TRATTATO DI PACE DEFINITIVO CONCHIUSO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE E
L'IMPERATORE, RE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
Sua Maestà l'Imperatore de' Romani, Re d'Ungheria e di Boemia,
e la Repubblica Francese volendo consolidare la Pace, le di cui basi furono
poste co' preliminari segnati al Castello di Eckenwald presso Leoben nella
Stiria li 18 aprile 1797 (26. Geminale, anno V della Rep. Francese una
e indivisibile), hanno nominato per lo Plenipotenziarj.
- S.M. l'Imperatore e Re,
- Il Sig. D. Marzio Mastrilli Nobile patrizio Napoletano, Marchese del
Gallo, Cavaliere dell'Ordine Reale di S. Gennaro, Gentiluomo di camera
di S. M. il Re delle Due Sicilie, e suo Ambasciatore straordinario alla
Corte di Vienna,
- Il Sig. Massimiliano, Conte di Merveldt, Cavaliere dell'Ordine Militare
di Maria Teresa, Ciambellano, e Generale maggiore di Cavalleria nell'armi
di S.M. Imperatore e Re sopradetto,
- Ed. il Sig. Ignazio, Barone di Degelmann, ministro Plenipotenziario
di S.M. suddetta, presso la Repubblica Elvetica;
- E la Repubblica Francese,
- Bonaparte Generale in Capo dell'Armata Francese in Italia;
I quali dopo il cambio de respettivi loro pieni poteri, hanno firmato
i seguenti Articoli.
I. Vi sarà in avvenire, e per sempre una Pace solida ed
inviolabile tra S.M. Imperatore de' Romani, Re d'Ungheria e di Boemia,
i suoi Eredi e Successori, e la Repubblica Francese. Le parti contraenti
manterranno colla più grande attenzione tra loro e i loro Stati
una perfetta intelligenza, non permettendo d'ora innanzi che o da una
parte o dall'altra venga commessa alcuna fonte d'ostilità per terra,
o per mare, sotto qualsivoglia cura o pretesto; e si schiverà attentamente
qualunque cosa che potesse alterare in avvenire l'unione felicemente stabilita.
Non sarà dato verun soccorso o protezione sia direttamente, sia
indirettamente a chiunque volesse apportar pregiudizio all'una o all'altra
delle parti contraenti.
II. Appena eseguito il cambio delle ratificazioni di questo Trattato,
le parti contraenti faranno levare tutti i sequestri messi su i Beni,
Diritti, e Rendite de' particolari, residenti su i rispettivi territorj
e paesi che vi sono annessi, come pure i stabilimenti pubblici che vi
sono situati, esse s'obbligano a pagare tutto ciò di cui possono
essere debitrici per fondi ad esse somministrati dai detti particolari,
e stabilimenti pubblici, e a soddisfare e rimborsare tutte le rendite
stabilite in loro vantaggio sopra ciascuna di esse.
III. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, rinunzia per
sé e i suoi successori, in favor della Rep. Francese, a tutti i
suoi diritti e titoli sopra le in addietro Province Belgiche conosciute
sotto il nome di Paesi Bassi Austriaci. La Rep. Francese possederà
questi in perpetuo, in totale sovranità e proprietà, e con
tutti i beni Territoriali, che ne dipendono.
IV. Tutti i debiti ipotecari prima della guerra sul terreno dei
paesi annunziati ne' precedenti articoli, i cui contratti saranno muniti
di formalità d'uso, saranno a carico della Rep. Francese. I plenipotenziarj
di S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, ne rimetteranno la nota
al più presto possibile al Plenipotenziario della Rep. Francese,
e prima del cambio delle ratifiche, acciocché fin dal momento del
cambio possano i plenipotenziarj delle due Potenze accordarsi in tutti
gli Articoli dichiarativi o addizionali al Presente Articolo, e firmarli.
V. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, acconsente che
la Rep. Francese possegga in total sovranità le Isole in addietro
Venete del Levante, cioè Corfù, Zante, Cefalonia, S. Maura,
Cerigo, ed altre Isole dipendenti, come Butrino, Larta, Vonizza, ed in
Albania, situate più basso del golfo di Lodrino.
VI. La Rep. Francese acconsente che S.M. l'Imperatore e le [
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possegga in total sovranità e proprietà i paesi che seguono,
cioè l'Istria, la Dalmazia, le Isole in addietro Venete dell'Adriatico,
le bocche di Cattaro, Città di Venezia, le lagune ed i Paesi compresi
tra gli stati Ereditarj di S.M. l'Imperatore e Re, il Mare Adriatico,
ed una linea, che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente
davanti di Garola, attraversarà il Lago di Garda fino a Lazise;
di là una linea militare fino a San Giacomo, che offra un vantaggio
eguale ad ambo le parti, la quale sarà disegnata dagli Uffiziali
del genio nominati da una parte e dall'altra avanti il cambio delle ratifiche
del presente Trattato.
La linea di limite passerà inoltre l'Adige a S. Giacomo, seguirà
la sponda sinistra di questo fiume fino all'imboccatura del Canal Bianco,
compresa la parte di Porto Legnago, che trovasi sulla sponda destra dell'Adige,
per lo spazio 3 m. tese di circonferenza. La linea sarà continuata
per la sponda sinistra del Canal Bianco, la sponda sinistra del Tartaro,
la sponda sinistra del Canal chiamato la Polesella fino alla sua imboccatura
nel Po, e la sponda sinistra del gran Po sino al mare.
VII. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, rinuncia in
perpetuo per sé, per i suoi successori, e per chiunque ne avesse
pretenzione, in favor della Repubblica Cisalpina, a tutti i diritti e
titoli derivanti da questi diritti, che S.M. medesima potrebbe pretendere
sopra i paesi che possedeva avanti la guerra, e che fanno parte adesso
della Rep. Cisalpina, la quale li possederà in tal sovranità
e proprietà con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
VIII. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, riconosce la
Rep. Cisalpina come potenza indipendente.
Quella Rep. comprende la inaddietro Lombardia Austriaca, il Bergamasco,
il Cremasco, le città e la Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera,
la parte degli stati in addietro Veneti a ponente e al mezzogiorno della
linea disegnata nell'Art. VI. per la frontiera degli stati di S.M. l'Imperatore
in Italia; il Modenese, il Principato di Massa di Carrara, e le tre legazioni
di Bologna, Ferrara, e la Romagna.
IX. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cangiati con il presente
Trattato, sarà accordata a tutti gli abitanti e proprietarj qualunque
la libertazione del sequestro messo sopra i loro Beni, e Effetti, e Rendite
a motivo della Guerra ch'ebbe luogo tra S.M. Imperiale e Reale, e la Rep.
Francese, senza che sia per tale oggetto recata alcuna molestia o ne'
loro Beni, o alle loro persone. Quelli che nell'avvenire non vorranno
più abitare li detti Paesi, saranno tenuti di farne la pubblicazione
tre mesi dopo la pubblicazione del Trattato di Pace definitivo. Avranno
il termine di tre anni per vendere i loro Beni, Mobili o Stabili, o per
disporne a loro piacere.
X. I paesi ceduti, acquistati, o cangiati con il presente Trattato,
rimetteranno a cui resteranno, li debiti ipotecati sul loro terreno.
XI. La navigazione da parte de' Fiumi, e Canali che servon di limiti
tra le possessioni di S.M. l'Imperatore, Re di Ungheria e di Boemia, e
quelle della Rep. Cisalpina, sarà libera, senza che né l'una,
né l'altra potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, né tener
alcun Bastimento armato da Guerra, il che però non esclude le precauzioni
necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.
XII. Tutte le vendite, o alienazioni fatte, tutti gli impegni contratti,
sia dalle Città, o dal Governo o Autorità civili, e Amministrative
dei Paesi in addietro Veneti, per il mantenimento delle armate Tedesche
e Francesi fino alla data della sottoscrizione del Presente Trattato,
saranno confermate e riguardate come valide.
XIII. Li titoli domaniali ed archivi dei differenti Paesi ceduti
o cangiati con il presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre
Mesi, incominciando dal tempo del cambio delle ratifiche, alle Potenze
che ne avranno acquistata la proprietà. Li piani e carte delle
Fortezze, Città e Paesi che le Potenze contraenti acquistano in
vigor del presente Trattato, saranno loro fedelmente rimessi. Saranno
parimenti rese le carte militari e registri presi nella Guerra atttuale
agli Stati Maggiori delle rispettive Armate.
XIV. Le due parti contraenti animate egualmente dal desiderio d'allontanare
tutto ciò che potrebbe nuocere alla buona intelligenza felicemente
stabilita tra d'esse, si impegnano nel modo più solenne, di contribuire
per quanto potranno al mantenimento della tranquillità interna
dei loro rispettivi Stati.
XV. Sarà incessantemente conchiuso un Trattato di Commercio
stabilito sopra giuste basi, e tali che assicurino a S.M. l'Imperatore,
Re d'Ungheria e di Boemia, ed alla Rep. Francese, de' vantaggi eguali
a quelli che godono negli Stati rispettivi le nazioni più favorite.
Col tempo tutte le comunicazioni e le relazioni di Commercio saranno ristabilite
nello stato in cui erano avanti la Guerra.
XVI. Non sarà proceduto contro verun abitante di qualunque
Paese occupato dalle armate austriache, francesi sia in propria persona,
sia nelle sue proprietà, per motivo di opinioni politiche o azioni
civili, militari, o di commercio durante la Guerra ch'ebbe luogo tra le
due potenze.
XVII. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, non potrà
secondo i principi di neutralità, ricevere in ciascuno dei suoi
porti, durante il corso della presente Guerra, più dei sei Bastimenti
armati da Guerra appartenenti a ciascuna delle potenze belligeranti.
XVIII. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, si obbliga
a cedere al Duca di Modena, in indennizzazione dei Paesi che questo Principe
e i suoi Eredi avevano in Italia, la Brisgovia, che lui possederà
con le stesse condizioni che lui possedeva il Modenese.
XIX. I beni fondiari, e personali, non alienati dalle loro Altezze
reali l'Arciduca Carlo, e l'Arciduchessa Cristina che sono posti nei Paesi
ceduti alla Rep. Francese, saranno loro restituiti col debito di venderli
nello spazio di tre anni.
Lo stesso sarà de' beni fondiari e personali di Sua Altezza Reale
l'Arciduca Ferdinando nel Territorio della Rep. Cisalpina.
XX. Sartà tenuto a Rastadt il congresso, composto unicamente
dei Plenipotenziarj dell'Impero Germanico e della Rep. Francese per la
pacificazioine tra queste potenze. Questo congresso sarà aperto
un mese dopo la sottoscrizione del presente Trattato, o più presto;
se è possibile;
XXI. Tutti i prigionieri di Guerra fatti da una parte e dall'altra,
e gli ostaggi presi, o dati durante la Guerra, che non saranno ancora
stati restituiti, lo saranno nello spazio di 40 giorni, incominciando
da quello della sottoscrizione del presente Trattato.
XXII. Le contribuzioni, somministrazioni, e corresponsioni da Guerra
in qualunque genere, che hanno avuto luogo negli Stati rispettivi alle
Potenze contraenti, cesseranno incominciando dal giorno delle ratifiche
del presente decreto.
XXIII. S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, e la Rep.
Francese conserveranno tra d'esse lo stesso cerimoniale in quanto al rango
ed altre etichette, come fu costantemente praticato avanti la Guerra.
Detta S.M. e la Rep. Cisalpina avranno tra d'esse lo stesso cerimoniale
d'etichetta come era in uso tra detta S.M. e la Rep. di Venezia.
XXIV. Il presente Trattato di pace è dichiarato comune alla
Rep. Batava.
XXV. Il presente Trattato sarà ratificato da S.M. l'Imperatore,
Re d'Ungheria e di Boemia, e la Rep. Francese, nello spazio di trenta
giorni, incominciando dal presente, o più presto se si può
fare, e gli atti di ratifica saranno in debita forma permutati a Rastadt.
XXVI. Fatto e sottoscritto a Campo Formio, presso d'Udine li 17
Ottobre 1797 (26 Vendemmiatore, anno VI della Rep. Francese, una ed indivisibile).
Sottoscritti. Bonaparte; il marchese del Gallo; Luigi Conte di Cobenzel;
il Conte di Malverldt, General Maggiore, il Barone di Degelmann.
Il Direttorio esecutivo decreta, e sottoscrive il presente Trattato di
pace con S.M. l'Imperatore, Re d'Ungheria e di Boemia, negoziato in nome
della Rep. Francese dal Cittadino Bonaparte, Generale in Capo dell''Armata
d'Italia, munito del potere del Direttorio esecutivo, ed incaricato delle
sue istruzioni per tale oggetto.
Fatto nel palazzo nazionale del Direttorio esecutivo, li 5. Annebbiatore,
anno VI. della Rep. Francese, una ed indivisibile.
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